LinuxVar:Statuto
Da LinuxVar, il LUG della provincia di Varese.
Statuto LinuxVar
Denominazione-Scopi-Sede
Art. 1 - Denominazione
Si costituisce, ad opera dei fondatori, un'associazione culturale, non riconosciuta, apolitica e senza fini di lucro la cui denominazione completa è LinuxVar-Associazione Culturale Utenti GNU/Linux della Provincia di Varese.
Art. 2 - Scopi
Gli scopi dell'Associazione sono:
- perseguire, tramite idonee iniziative, la formazione di cultura informatica. A tal fine viene promosso il software libero nelle forme riconosciute dalla Free Software Foundation (F.S.F.) e da Open Source Initiative (O.S.I.);
- fornire supporto e soluzioni, ove possibile, agli appassionati siano essi associati o non al LinuxVar;
- essere catalizzatrice di idee e di confronti tra gli appassionati dei sistemi operativi a sorgenti aperti (Open Source) e del software di cui al comma 1 del presente articolo;
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni riguardanti l'informatica per rappresentare e promuovere la filosofia del software libero;
- sostenere le istanze dei propri iscritti in sede nazionale.
Art. 3 - Sede
La sede attuale dell'Associazione è in via Italia, 1 a Sesto Calende (VA). Qualora ne sussistano le condizioni è consentita, previa delibera del Consiglio Direttivo, la possibilità di spostare la sede e/o la costituzione di più sedi operative nella provincia di Varese.
Soci ed Organi
Art. 4 - Soci
Si considerano soci LinuxVar coloro che risultano in regola con l'inscrizione ai sensi del presente Statuto.
- sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Tale qualifica non attribuisce diritti o doveri diversi da quelli dei soci non fondatori.
- la condizione di socio è innanzitutto una scelta personale. La semplice condivisione del pensiero Open Source e Free Software è riconoscimento della figura del simpatizzante e non dà alcun diritto decisionale nell'Associazione.
- il socio non rinnovante entro la data della prima Assemblea ordinaria, pur perdendo il diritto al voto, mantiene la posizione di socio; la regolarizzazione tuttavia deve avvenire obbligatoriamente entro il mese di giugno dell'anno corrente, pena la decadenza ai sensi dell'art. 8.
Art. 5 - Ammissione a Socio
Possono presentare domanda di ammissione a socio tutti coloro che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 6. La partecipazione, a qualsiasi livello, ad altre realtà associative e/o sociali non è incompatibile con la qualifica di socio LinuxVar.
Art. 6 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta per iscritto su un modello predisposto va presentata al Consiglio Direttivo. Sarà cura del Consiglio Direttivo pubblicare tale richiesta sulla Mailing List dei soci in modo che altri soci possano porre opposizione motivata. Trascorsi giorni 30 dalla pubblicazione senza alcuna obiezione il candidato può considerarsi accettato. Incaso di controversia è facoltà del candidato farsi tutelare da un socio presso il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo organo, sentite le parti, deciderà insindacabilmente.
Art. 7 - Limiti
Non esistono limiti anagrafici per essere socio LinuxVar; tuttavia il socio minorenne non può ricoprire né cariche né incarichi sociali. La condizione di socio con pieni diritti dà diritto al voto in Assemblea ed alla possibilità di ricoprire sia cariche che incarichi. E' impegno morale del socio condividere le finalità e contribuire, nei limiti di tempo e nei modi più consoni, al normale svolgimento della vita associativa.
Art. 8 - Qualifica di Socio
La qualifica di socio con pieni diritti ha scadenza temporale annua. Essa può cessare per decadenza o espulsione.
- decade automaticamente con il mancato versamento, entro i termini previsti all'art. 4, della quota annuale;
- per espulsione, deliberata dall'Assemblea, solo ed esclusivamente a causa di comportamenti, verbali o pratici, lesivi dell'immagine dell'Associazione escludendosi in tal modo i possibili contrasti tra persona e persona.
Art. 9 - Organi
Sono Organi del LinuxVar:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
Assemblea-Convocazione-Validità
Art. 10 - Assemblea
L'Assemblea generale ordinaria dei soci è l'organo sovrano. Suo compito è definire e pianificare le iniziative dell'Associazione. Elegge a sua rappresentanza il proprio Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, obbligatoriamente, almeno una volta l'anno, entro il mese di Marzo, mediante procedura richiamata dall'art. 12.
Art. 12 - Modalità di convocazione
Il Presidente o chi ne fa le veci, indice un'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tramite pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi con preavviso di almeno 14 gg. Tale comunicazione deve contenere specificatamente la data, l'ora, l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione dell'Assemblea. Nel caso di Assemblea Elettiva, inoltre, deve comprendere l'elenco completo dei candidati al Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Assemblea straordinaria
Lo svolgimento di una Assemblea Elettiva straordinaria non coincidente con il caso citato all'art. 11, non può avvenire prima di giorni 30 dalla pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'Associazione ad opera del Presidente, anche se dimissionario, della verifica di scioglimento del Consiglio Direttivo. Tale tempo è speso nella prima quindicina per convenire a nuove candidature mentre la rimanenza deve consentire il rispetto dei tempi di preavviso richiamati al presente articolo.
Art. 14 - Assemblea ordinaria
Una assemblea ordinaria convocata secondo i canoni definiti dall'art. 12, è a tutti gli effetti funzionali considerata come 1° Convocazione. Nel caso di non validità, viene convocata una successiva assemblea riconosciuta come 2° Convocazione il cui preavviso, ridotto, è di soli 7 gg. Solo durante questa seconda Convocazione, in deroga alle norme sulla validità e sui quorum richiesti dalle assemblee, nel caso in cui non siano raggiunte le condizioni ai sensi degli art. 17 e 18, è facoltà dei soci presenti definire una terza data utile, non più soggetta alle condizioni sopracitate da svolgersi non prima del giorno successivo. Tale nuova assemblea ordinaria, identificabile come 3° Convocazione, risulta sempre valida e le sue deliberazioni rimangono soggette alle maggioranze semplici richiamate dall'art. 18.
Art. 15 - Richiesta d'Assemblea
E' facoltà di un numero di soci pari al 25% dei soci effettivi richiedere al Presidente l'indizione di una Assemblea ordinaria e/o straordinaria per discutere e deliberare su argomenti inerenti la vita associativa. A tale richiesta, non è facoltà del Presidente rifiutare tale convocazione; egli deve pertanto operare, nei limiti dei tempi tecnici, secondo il dettato dell'art. 12.
Art. 16 - Verbale
Per qualsiasi Assemblea viene redatto un verbale successivamente divulgato sull'Organo Ufficiale dell'Associazione.
Art. 17 - Validità
Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, si ritengono valide con la presenza del 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto.
Art. 18 - Compiti dell'Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria, ancorché valida ai sensi dell'art. 17, delibera a maggioranza semplice (50% + 1) in merito a:
- approvazione del rendiconto annuale;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- ratifica l'importo della quota sociale annuale;
- delibera su ogni altra questione attinente alla vita associativa posta all'ordine del giorno.
Art. 19 - Compiti dell'Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria, ancorché valida ai sensi dell'art. 17, delibera a maggioranza del 70% in merito a:
- modifiche dello statuto;
- scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;
- revoca di cariche;
- scioglimento dell'Associazione.
- ratifica il provvedimento di esclusione di un socio.
Art. 20 - Diritto di voto
Ogni socio maggiorenne, in regola con i requisiti richiesti per tale qualifica, ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile.
- Non è previsto, allo stato attuale, l'istituto della delega.
Art. 21 - Delibere
Le deliberazioni delle Assemblee obbligano anche i Soci assenti o dissenzienti.
Consiglio Direttivo
Art. 22 - Cariche
L'Associazione è amministrata da uno staff di cinque Consiglieri costituenti il Consiglio Direttivo, eletto annualmente. Al suo interno le cariche assegnate sono quelle di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere.
Art. 23 - Ruolo del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo operativo dell'Associazione; gode di rappresentatività esterna ed è espressione dell'Assemblea che lo elegge. Quest'ultima può revocarlo in maniera parziale o totale mediante Assemblea Straordinaria.
Art. 24 - Durata delle cariche
Il Consiglio Direttivo resta nelle sue funzioni per un esercizio. Ogni suo componente può essere riconfermato per il mandato successivo tranne le cariche, di cui all'art. 22, che viceversa possono essere conferite solamente per due mandati consecutivi. Pertanto dal terzo esercizio qualsiasi soggetto proveniente dal Consiglio Direttivo del biennio precedente può solo candidarsi alla figura di consigliere.
Art. 25 - Deleghe
E' facoltà del Consiglio Direttivo incaricare uno o più soci di svolgere compiti in situazioni specifiche, per una durata limitata, fatto salvo il diritto di rifiuto del socio. Tali soci agiscono sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo e ad esso fanno riferimento diretto.
Art. 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Direttivo ha facoltà di riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno per l'ordinaria gestione dell'Associazione. Ai fini puramente informativi un verbale sintetico dell'incontro verrà successivamente inoltrato sull'Organo Ufficiale dell'Associazione. Resta il vincolo di sottoporre alla Assemblea, per l'approvazione, riguardo a temi straordinari o decisionali che spettano per Statuto all'Assemblea stessa.
Art. 27 - Consiglieri
Possono concorrere all'incarico di consigliere tutti i soci in regola con la quota associativa (art. 4) purché maggiorenni (art. 7). Nessuna candidatura può essere rifiutata.
Art. 28 - Candidature
Le candidature al Consiglio Direttivo sono proponibili a partire dal 1° Gennaio di ogni anno e fino al giorno della comunicazione, sull'Organo Ufficiale dell'Associazione in cui viene fissata la data di convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12. Il metodo previsto è quello di una comunicazione privata (email) ad uno dei Consiglieri investito di tale compito dal Consiglio Direttivo uscente. Scopo di tale metodo è quello di avere l'elenco completo dei candidati, da pubblicarsi sull'Organo Ufficiale dell'Associazione a cura del Consiglio uscente, prima di nuove votazioni.
Art. 29 - Elezioni
L'Assemblea procede alla elezione dei 5 consiglieri in sessione unica. A ogni socio avente diritto di voto viene consegnata una scheda coi nominativi dei candidati in lizza. Egli esprime contemporaneamente la scelta per i propri candidati al Consiglio Direttivo, con un massimo di cinque scelte, e le preferenze per le cariche da ricoprire, con un massimo di tre preferenze. La successiva fase di spoglio prende due momenti: il primo, riguardante il mero conteggio numerico, attribuisce ai cinque soci più votati l'ingresso nel Consiglio Direttivo. A questi nuovi consiglieri viene quindi applicata la verifica per preferenza. Viene eletto ad ogni carica colui che otterrà il maggior numero di preferenze per quella particolare carica.
In caso di parità si prevede una nuova votazione di ballottaggio riguardante solamente i due o più candidati interessati. Tutti i soci votano esprimendo una preferenza. In caso di ulteriore parità la scelta avverrà mediante sorteggio.
L'esito della consultazione deve essere pubblicato sull'Organo Ufficiale dell'Associazione ed inoltre ne deve essere mantenuta copia cartacea presso la sede per almeno un esercizio.
Art. 30 - Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi.
Art. 31 - Il VicePresidente
Il VicePresidente supporta ed in caso di necessità sostituisce il Presidente.
Art. 32 - Il Tesoriere
Al Tesoriere spetta l'incombenza della regolare gestione di cassa per conto dell'Associazione. Egli risponde in via diretta al Consiglio Direttivo ed in subordine all'Assemblea durante la presentazione del Bilancio annuale.
Art. 33 - Dimissioni dei consiglieri
In caso di dimissioni di uno o due consiglieri il Presidente provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione coi soci primi dei non eletti che restano in carica fino a termine esercizio. Se tuttavia la maggior parte del Consiglio risulta dimissionario si procede a nuove elezioni con procedura straordinaria.
Art. 34 - Dimissioni del Presidente
In caso di dimissioni del Presidente viene nominato automaticamente Presidente il VicePresidente, cooptato anch'egli con un consigliere già presente nel Consiglio Direttivo.
Rendiconto di Gestione
Art. 35 - Esercizio
L'Esercizio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 36 - Rendiconto
Il Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, provvede a redigere il Rendiconto annuale in modo che nel mese di Marzo di ogni anno possa essere presentato e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni stabilite dagli art. 11, 12, 17, 18.
Art. 37 - Pubblicazione del Rendiconto
Il Consiglio Direttivo deve rendere noto il Rendiconto mediante la sua pubblicazione sull'Organo Ufficiale.
Art. 38 - Contenuti
Il Rendiconto deve contenere:
- l'indicazione dei beni costituenti il Patrimonio dell'Associazione;
- l'esatta indicazione delle voci di attività e passività;
- la rimanenza attiva o passiva derivante dall'esercizio finanziario precedente.
Art. 39 - Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali;
- dalle donazioni di sostenitori ed altre entrate che concorrono ad incrementare l'attivo sociale;
- dalle raccolte derivanti da manifestazioni ed iniziative promozionali.
Art. 40 - Dismissione dei beni
Nel caso di rinnovo o dismissione di beni patrimoniali dell'Associazione, è consentito ai soci la possibilità di rilevare, a titolo personale, il materiale tralasciato previa domanda al Consiglio Direttivo.
Modifiche dello Statuto
Art. 41 - Modifiche
Lo Statuto è modificabile, in parte o in toto, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria fatte salve le condizioni di validità espresse dall'art. 17 e le maggioranze richieste ai sensi del successivo art. 19.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 42 - Cause
Condizione grave ed unica per lo scioglimento dell'Associazione è il venir meno, nel tempo, degli scopi statutari di cui all'art. 2. Supposta tale situazione, può essere chiesta la convocazione di un'assemblea straordinaria col compito di accertare le condizioni vigenti. La procedura può essere avviata, ai sensi dell'art. 15, dai soci effettivi oppure dal Presidente stesso.
Art. 43 - Delibera
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza richiesta dall'art. 19.
Art. 44 - Procedura
Lo scioglimento è deciso dal Presidente nell'ipotesi che, nonostante siano state adite le procedure ai sensi dell'art. 43, non sia stato possibile convocare l'Assemblea per un anno consecutivo.
Art. 45 - Liquidazione
Contemporaneamente alla delibera di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea o il Presidente, nominano uno o più liquidatori ai quali vengono consegnati i rendiconti degli esercizi finanziari precedenti, redatti ai sensi dell'art. 38, per regolarizzare le pendenze esistenti. Tutti i soci, nel caso di saldo negativo, dovranno contribuire all'appianamento del debito.
Art. 46 - Cessione
Nel caso di scioglimento tutto il materiale, informatico e non, di proprietà dell'Associazione dovrà essere ceduto in forma del tutto gratuita o dietro il solo rimborso di eventuali spese di trasporto inerenti lo smaltimento, ad altre Associazioni con finalità analoghe. Tali entità verranno individuate dal/i liquidatore/i, una volta detratte le attrezzature cedute per riequilibrare eventuali passività.
Disposizioni Generali
Art. 47 - Retribuzioni
Le cariche sociali non sono retribuite.
- il Consiglio Direttivo tuttavia può definire un eventuale rimborso spese, limitato nel tempo e per incarichi deliberati dall'Assemblea, per i soci che svolgano attività in nome e per conto dell'Associazione in occasioni particolari.
Art. 48 - Altre disposizioni
Per quanto non citato nel presente Atto Costitutivo, valgono le disposizioni del Codice Civile.
Organo Ufficiale
Art. 49 - Comunicazioni
Essendo l'Associazione inerente all'ambito informatico viene scelto, quale mezzo per le comunicazioni sociali, l'utilizzo della posta elettronica. Nello specifico LinuxVar ha stabilito quale Organo Ufficiale una Mailing List riservata ai soli Soci per la circolazione delle notizie riguardanti la vita associativa. Le comunicazioni ai terzi avverranno, invece, tramite il sito web e la Mailing List pubblica, che l'Associazione si impegna a mantenere sia nei contenuti che finanziariamente.

